La scrittura privata che regola i rapporti economici fra ex non incide sull’assegno di divorzio. Neppure nel caso di corresponsione, da parte del coniuge obbligato, di ingente patrimonio.
È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1084 del 25 gennaio 2012, ha ribadito l’illegittimità di qualunque accordo economico in contemplazione di divorzio.
Dunque, la prima sezione civile ha bocciato il ricorso di un uomo che aveva donato con scrittura privata alla ex moglie, ancor prima del divorzio, un immobile e 150 mila euro. Nella “carta” veniva costituita una “rendita vitalizia”.
Ma la signora aveva comunque chiesto al giudice l’assegno di divorzio.
E lo aveva ottenuto. Ora la Cassazione ha reso definitiva la decisione ribadendo l’invalidità di qualunque accordo economico in contemplazione di divorzio.
Fonte: www.cassazione.net
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E' per questo che abbiamo inventato la "collocazione" scissa dall'affidamento
In situazioni particolarmente problematiche e di disagio il minore che rifiuta, fra l’altro, i genitori può essere collocato presso un parente e affidato ai servizi sociali.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 784 del 20 gennaio 2012, denunciando un grave vuoto normativo nella legge sull’affido condiviso continua ad applicare vecchi principi.
La vicenda riguarda una coppia di Catania. Il figlio era stato affidato al padre che aveva fortissimi contrasti con la madre.
Il ragazzo era stato “montato contro la donna”. Il suo disagio era diventato così profondo che erano iniziati dei problemi di inserimento scolastico. Per questo in appello era stato deciso l’affidamento ai servizi sociali e il collocamento presso un parente.
«Quando entrambi i genitori non sono idonei all’affidamento (dovrebbero trattarsi appunto di situazioni assai grave) o quando essi stessi lo rifiutano, si deve provvedere al collocamento, presso i parenti».
Dunque, motiva il Collegio di legittimità, «è da ritenere che, nonostante l'assenza, nella disciplina vigente, di una previsione specifica, il richiamo, ancorché generico, contenuto nell'art. 155, comma 2, c.c., ai provvedimenti che il giudice assume per i figli con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi, ma pure quello, più particolare, alle modalità con cui ciascun coniuge contribuisce alla cura e alla educazione dei figli, oltre che al loro mantenimento ed istruzione, indica la possibilità di collocare il figlio presso terzi, in caso di inidoneità genitoriale».
Fonte: www.cassazione.net
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Abbiamo ricevuto fra le tante, anche questa lettera che pubblichiamo per diffondere "un" effetto della separazione con figli , fra i tanti, e come ogni storia possa avere un suo percorso. Potevamo inviarle una risposta secca coincisa e semplice: -NO-! Ma non ce la siamo sentita, e voi cosa rispondereste a questa donna, madre, moglie?
Ciao, sono Elisabeth vorrei alcune informazioni. Dunque sono sposata con un 'uomo separato che ha una splendida bambina di quasi 14 anni. Noi siamo sposati da 6 stiamo insieme da quasi 9 anni, (non sono la causa della separazione) Quando ho conosciuto mio marito la bimba aveva quasi 5 anni ed era separato legalmente da quasi 2 anni. Ora dopo varie discussioni lotte e pianti della bambina , siamo andati davanti a dei giudici e finalmente la bambina è stata data a noi con affidamento condiviso , la mamma aveva diritto a vederla tutti i venerdi per tre ore da sola. Perchè anche lei si è rifatta una vita giustamente.
Peccato abbia sempre dimenticato sua figlia, sono passati due anni dalla sentenza , noi all'inizio spingevamo la bambina ad andare dalla mamma ma, quest'ultima non era molto propensa al rapporto con la figlia. Quello che vi chiedo è : possibile che io che la amo come fosse mia figlia (perchè per me questo è), non possa avere nessu diritto su di lei ? Non posso fare una -giustificazione scolastica- , insomma sono io che mi prendo cura di lei, mentre sua madre non si interessa di nulla. Possibile che non esista una legge che sia anche dalla mia parte ? Senza contare che la signora non paga neanche gli alimenti?!
Ovviamente vi ringrazio aspetto con ansia una risposta ! Sono una mamma la adoro farei qualsiasi cosa per lei, ho altre due figlie con mio marito ma per me sono tre le mie figlie non faccio differenza. Anche la signora ha altre 2 figlie con il compagno.
Grazie aspetto risposta
Pubblichiamo con il consenso dell'autrice
La redazione
Il mantenimento diretto ai figli, anche dopo le norme sull’affido condiviso, può essere revocato e sostituito dal consueto assegno da versare all’ex nel caso di grande conflittualità dei genitori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza numero 785 del 20 gennaio 2012.
La vicenda riguarda una coppia di Catania. Lei un’impiegata e lui un notaio. Dal matrimonio erano nati due figli. Dopo la separazione i ragazzi erano stati affidati a entrambi i genitori. In particolare il padre aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di contribuire direttamente alle esigenze dei figli. Poi la Corte d’Appello siciliana aveva ribaltato il verdetto.
Ora il professionista ha presentato ricorso in Cassazione contestando, fra l’altro, la revoca del mantenimento diretto. La prima sezione civile di Piazza Cavour ha disatteso questa tesi spiegando che la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto l'affidamento condiviso.
Già la scelta del termine è significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affidamento congiunto". «Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè».
L'assunto del padre secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso, non può essere accolto: ed invero l'art. 155 c.c. riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria "la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori", dispone che il giudice fissi "altresì la misura e il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento”, così conferendo allo stesso giudice un'ampia discrezionalità, sempre ovviamente "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole.
Dunque, della discrezionalità esercitata nell'escludere il contributo diretto la ordinanza impugnata ha fornito congrua motivazione, facendo riferimento all'accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa, e tale valutazione non può costituire oggetto di controllo in questa sede. Dunque correttamente è stato revocato il regime di mantenimento diretto.
Fonte: www.cassazione.net
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VAI MAZZOLA...ALTRO GRANDE GOAL !!!! che lucidità di gioco...hem di visione ! Ci fa piacere che questo giornalaccio cominci a dare spazio a delle menti pensanti fuori dal coro.
Condivido e condividiamo tutti i tuoi articoli, scritti in una direzione assolutamente improntata AL RISPETTO e non alla sopraffazione che oramai coinvolge il mondo separativo mietendo vittime maschili nel 90% dei casi!Affidamento condiviso e abuso
di Marcello Adriano Mazzola
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/25/affidamento-condiviso-abuso-diritto-processo/186362/#disqus_thread
Le riflessioni di qualche giorno fa sull’affidamento condiviso hanno scatenato una veemente tempesta, anche una sorta di brain storming. Appassionata, sentita, vissuta. Ciò conferma quanto il tema sia di straordinaria attualità posto che investe una parte consistente delle coppie che si separano, oramai la metà.
Poche volte ci si separa amichevolmente e nel conflitto conseguente alla separazione si apre la contesa dei figli. Se la contesa viene affrontata da genitori equilibrati, responsabili, consapevoli e ad armi pari, il conflitto si stempera in poco tempo, senza alcun spargimento di “sangue”. In caso contrario, ove manchino alcuni tra tali prerequisiti il conflitto può prendere pieghe anche devastanti. Con danni irreparabili, patrimoniali e non patrimoniali.
Come già scrissi, l’auspicio è che i genitori separandi abbiano tali caratteristiche ma appunto ove non le abbiano, – ed anche solo uno tra di essi, poiché per non litigare occorre essere in due, potendo uno solo tra i due imporre il conflitto all’altro suo malgrado, come spesso accade – diviene fondamentale il ruolo dei terzi chiamati a dirimere o quanto meno regolamentare il conflitto: giudici, avvocati, assistenti sociali, consulenti. Ciò pretende che essi siano competenti (direi molto, poiché è pretesa una particolare specializzazione), equilibrati (ed equidistanti, direi anche dal proprio cliente), retti ed onesti (intellettualmente e moralmente).
Ho conosciuto giudici e avvocati straordinari, potrei raccontarveli. Ho conosciuto anche tanti cialtroni particolarmente dannosi per entrambi i genitori (dunque anche per il proprio cliente, se avvocati) e soprattutto per il minore. Cialtroni che trattano il cliente come se trattassero un sinistro dinanzi al giudice di Pace (nel quale forse sì son competenti), lo assecondano, lo incitano a compiere ogni nefandezza possibile finalizzata ad annientare la controparte-genitore. Cialtroni che considerano i genitori numeri e volti anonimi, senza avere il tempo e la capacità di entrare nel loro vissuto.
Conosco la ingiustificata e non più sopportabile prassi giurisprudenziale di stravolgere la legge sull’affidamento condiviso, collocando a priori il figlio dalla madre, relegando in un insopportabile recinto il padre desideroso di fare bene da padre, confinandolo all’esilio, anzi all’oblio, ignorando il mantenimento diretto, dimenticandosi del potere di ammonimento e del risarcimento. Conosco soprattutto la prassi genitoriale (e mi spiace ribadirlo, soprattutto delle madri) di abusare del diritto statuito dall’art. 24 Cost. (diritto alla difesa), diffamando l’altro genitore (con querele infondate ove non inventate), interponendo false testimonianze e false prove, al solo fine di distruggerlo e di ottenere cospicui assegni di mantenimento o di intimidirlo per farlo cedere dinanzi alle proprie pretese. Conosco la prassi giurisprudenziale di legittimare tale abuso del diritto (in generale) senza giungere ad infliggere alcuna punizione al genitore scellerato. Eppure gli strumenti processuali esistono.
Conosco giudici indifferenti a tali abusi, i quali anche accertandoli, si limitano a sostenere che “comunque è interesse del minore, soprattutto nei suoi primi anni di vita, vivere prevalentemente con la madre”. Poco importa se la madre sia una irresponsabile che ha distrutto la vita del padre del minore, ne distrugge quotidianamente l’immagine dinanzi al figlio, ne succhia avidamente il mantenimento (senza dover rendere conto a nessuno). E’ nell’interesse del minore farlo crescere con una tale figura?
E’ dunque opportuno stroncare (in sede civile e in sede penale) ogni forma di abuso del diritto e del processo, poiché si ingenerano drammi sociali (ed economici). E’ dunque necessario sanzionare con vigore e senza indugio magistrati, giudici, assistenti e consulenti che si rivelino incompetenti e non equilibrati.
Vi racconterò solo uno tra i tanti casi vergognosi: quello di un padre, la cui convivente divenuta madre da poco, inspiegabilmente si allontana da lui col bimbo, frapponendo centinaia di chilometri. E per giustificare ciò inonda la procura di false querele verso il padre, così vietandogli di vedere il bimbo. Dopo “soli” 2 anni di causa dinanzi al Tribunale dei Minori, nonché decine di querele, consulenze, spese abnormi, immagine infangata di una persona seria, il giudice accerta infine che la madre è persona indegna della potestà genitoriale, accertando la gravità dei suoi comportamenti. Ma inspiegabilmente, per non fare un torto a nessuno, sottrae anche al padre-vittima la potestà genitoriale. Quanto è risarcibile tutto ciò per il padre? Qualche milione di euro potrebbe bastare a riparare i gravi danni? E verso quali soggetti, atteso che vi sono grandi responsabilità sia dei giudici che degli avvocati che dei consulenti? Occorre dunque un moto di sdegno, collettivo.
E COME NON ESSERE D'ACCORDO!La redazione

Ci hanno inoltrato questo annuncio, VORREMMO portare ad una riflessione collettiva i lettori e comprendere se questa cosa sia possibile. Sono ovviamente graditi i vostri commenti ! Possibilmente anche "legali".
la redazione
La figlia ventenne che diventa disoccupata non ha più diritto a percepire l’assegno di mantenimento dal bancomat predestinato: il padre separato. Non basta. Sui redditi del dipendente pubblico il giudice non può disporre le indagini da parte della Guardai di finanza.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che ha pronunciato la separazione fra due coniugi, lui una guardia penitenziaria lei una casalinga, la cui unione è venuta meno dopo molti anni di matrimonio. Nel frattempo lui ha avuto il terzo figlio da un’altra compagna [non c'è due senza tre; il limonespremuto perde il pelo ma non il vizio].
Considerata tutta la situazione, quindi, il Tribunale della Capitale ha riconosciuto l’assegno, 200 euro, solo in favore della ex. Lo ha negato alla figlia ventiquattrenne che aveva perso il lavoro.
Di più. Secondo il giudici sono superflue le indagini della Guardia di finanza dal momento che il coniuge obbligato è un dipendente pubblico. È sufficiente la produzione del Cud. Sul punto in sentenza si legge che «in tema di separazione dei coniugi non può darsi corso ad accertamenti di polizia tributaria al fine di accertare presunti redditi che, in quanto corrisposti da amministrazioni pubbliche, non possono non figurare nella dichiarazione dei redditi. Ne consegue che al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi».
Fonte: www.cassazione.net